Articolo 39 bis del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
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Art. 39-bis. (Oggetto dell'imposizione) 1. I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati si intendono:
a) i sigari e sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo;
d) il tabacco da fiuto;
e) il tabacco da masticare;
e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione.
2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi' definiti:
a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprieta' e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati ad essere fumati tali e quali:
1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;
2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non e' inferiore a 34 millimetri.
b) sono considerati sigarette:
1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a) del presente comma;
2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette.
c) sono considerati tabacchi da fumo:
1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo' essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati; sono considerati "cascami di tabacco" i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.
d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;
e) e' considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato;
3. E' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri.
4. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 57 .
Entrata in vigore il 23 ottobre 2023
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