a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica gia' immessi in consumo, qualora:
1) destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;
2) utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione;
b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00).)) 2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. Ai fini dell'applicazione dell'imposta si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con otto o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume.)) 3. ((L'imposta di consumo di cui al comma 1 si applica altresi' agli oli lubrificanti e ai bitumi, limitatamente al loro quantitativo e con l'applicazione delle rispettive aliquote indicate nell'allegato I, contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea.)) 4. ((Sono esenti dall'imposta di consumo gli oli lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione ai quali i prodotti energetici sono esenti dall'accisa, ai sensi della tabella A, punti 2 e 3, allegata al presente testo unico.)) 5. ((L'imposta di consumo non si applica:
a) ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia e a quelli impiegati come combustibile nei cementifici;
b) agli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1.)) 6. ((Per i prodotti energetici ottenuti, congiuntamente agli oli lubrificanti, durante il processo di rigenerazione degli oli usati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21; le medesime disposizioni non si applicano invece agli oli lubrificanti usati destinati alla combustione e ai prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione degli oli lubrificanti.)) 7. ((Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati a imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. Ai fini dell'esecuzione degli inventari periodici dei prodotti di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3, e della determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti, e' consentita, previa approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la tenuta delle contabilita' in forma aggregata di prodotti, sottoposti al medesimo trattamento tributario, che possono essere considerati omogenei.)) 8. ((Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.)) ((129)) --------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".