(Prodotti sottoposti ad accisa).
1. Si intendono per prodotti energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad
essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come
carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine
sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;,
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad
essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come
carburante per motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11
59);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.
4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al
presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche
quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di societa', aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime societa' sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi della Comunita' europea a sostituire la societa' registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si
considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso proprio.
7. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 MARZO 2025, N. 43)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 MARZO 2025, N. 43)) . ((129)) 8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e' effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attivita' del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i
due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse
aliquote sono applicate:
a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati
nella produzione di energia elettrica;
b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia
elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi
interni.
9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile
impiegato, nella misura del 30 per cento.
9-bis.1. ((Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, i quantitativi di prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:)) a) ((oli vegetali non modificati chimicamente: 0,240 kg/kWh;)) b) ((gas naturale: 0,250 mc/kWh;)) c) ((gas di petrolio liquefatti: 0,197 kg/kWh;)) d) ((gasolio: 0,212 kg/kWh;)) e) ((olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: 0,221 kg/kWh;)) f) ((carbone, lignite e coke: 0,355 kg/kWh.)) ((129)) 9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i
seguenti consumi specifici convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente ((0,211 kg per kWh)) ; ((129)) b) gas naturale 0,220 mc per kWh;
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;
d) gasolio 0,186 kg per kWh;
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per
kWh;
f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh.
9-quater. ((Ai prodotti energetici, diversi da quelli per i quali sono stabilite, nell'allegato I, specifiche aliquote per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, sono applicate le medesime aliquote in base al criterio di equivalenza in tale particolare impiego; a tal fine sono utilizzati i consumi specifici convenzionali previsti, per il prodotto equivalente, dal comma 9-bis.1, in caso di produzione di sola energia elettrica, e dal comma 9-ter, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile. Ai bitumi di petrolio impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le medesime corrispondenti aliquote stabilite nell'allegato I per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.)) ((129)) 9-quinquies. ((Nel caso di produzione di sola energia elettrica, in alternativa ai consumi specifici convenzionali di cui al comma 9-bis.1 possono essere utilizzati, su richiesta dell'esercente l'impianto di produzione, consumi specifici medi determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contradditorio con il medesimo esercente.)) ((129)) 10. Nella movimentazione con gli Stati membri della Comunita' europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli
impieghi di cui al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come
carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e
2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29,
limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei
prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902
42, 2902 43 e 2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine
sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad
essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come
carburante per motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al
comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta
secondo le caratteristiche della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio,
del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle
attivita' economiche nella Comunita' europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla
temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.
------------------ AGGIORNAMENTO (15) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 21, comma 1)
che la presente modifica decorre dal 1° luglio 2001.
------------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 ha disposto (con l'art. 2-quater, comma 8)
che il biogas e' equiparato al gas naturale.
------------------ AGGIORNAMENTO (28) La L. 6 febbraio 2007, n. 13 ha disposto (con l'art. 24, comma 1,
lettera a)) che "al comma 6-bis, lettera b), le parole: "lire 560.000 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "euro 298,92 per 1.000 litri"."
--------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 , nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, quanto alla possibilita' di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilita', fino alla data di cui al comma 3".