Articolo 24 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 21Articolo 21
Versione
14 dicembre 1995
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Versione
1 giugno 2007
Art. 24. Impieghi agevolati
(Art. 20 D.L. n. 331/1993) 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli ((prodotti energetici)) destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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