Articolo 53 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 52Articolo 53 bis
Versione
14 dicembre 1995
>
Versione
21 marzo 1996
>
Versione
1 gennaio 2001
>
Versione
1 giugno 2007
>
Versione
1 giugno 2012
>
Versione
28 luglio 2023
>
Versione
5 aprile 2025
Art. 53. ((Soggetti obbligati)) 1. ((Sono obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalita' previste dall'articolo 55, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali, comprese le societa' aventi sede legale nel territorio dello Stato che sono designate da soggetti di altri Paesi dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono l'energia elettrica direttamente a consumatori finali; le predette societa' designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attivita' di fornitura.)) 2. ((Sono altresi' obbligati al pagamento dell'accisa:
a) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
b) i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
c) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.)) 3. ((Previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono riconosciuti soggetti obbligati i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica:
a) utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili nello stesso sito superiori a 200.000 kWh.)) 4. ((Sono considerati consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico.)) ((129)) --------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 , nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, quanto alla possibilita' di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilita', fino alla data di cui al comma 3".
Entrata in vigore il 5 aprile 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente