Articolo 43 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 55Articolo 39 terdecies
Versione
14 dicembre 1995
>
Versione
1 aprile 2010
>
Versione
28 luglio 2023
>
Versione
4 ottobre 2024
Art. 43. Art. 41 T.U. spriti 1924 - Art. 7 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 27 R.D.L.
n. 1200/1948 - Art. 15 legge 28 marzo 1968, n. 417 - Art. 21 T.U. birra 1924).
Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali e' stata concessa l'esenzione.
2. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodoti alcolici soggetti ad accisa ((, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,)) in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento ((...)) .
3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali e' stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 e' privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.
(( 4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000. ))
Entrata in vigore il 4 ottobre 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente