Articolo 16 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 9 septiesArticolo 17
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14 dicembre 1995
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Versione
19 dicembre 2012
Art. 16. Art. 33 T.U. spiriti 1924 - Art. 26 T.U. birra 1924 - Art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 7 D.L. n. 46/1976 - Art. 25, comma 4, D.L. n. 331/1993).
Privilegio 1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprieta' di terzi.
2. Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge.
3. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa ((e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta,)) verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno ((comunque corrisposto)) tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall' art. 2752 del codice civile , cui tuttavia e' posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2012
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