Articolo 9 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 8 bisArticolo 9 bis
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1 aprile 2010
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14 dicembre 2021
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28 luglio 2023
Art. 9.
(Speditore registrato).

1. Il soggetto che intende operare come speditore registrato e' preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attivita', dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, individuato in relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall' articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 . Allo speditore registrato e' attribuito, prima dell'inizio della sua attivita', un codice di accisa.
2. Lo speditore registrato non puo' detenere prodotti in regime sospensivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, in materia di garanzia, il medesimo speditore ha l'obbligo di:
a) iscrivere nella propria contabilita' i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l'indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarita' delle spedizioni effettuate.

-------------- AGGIORNAMENTO (87)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Entrata in vigore il 28 luglio 2023
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