Articolo 44 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 43Articolo 44 bis
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Art. 44. (Art. 37 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924 Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334 del 1939)
Confisca 1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, ((40-bis,)) 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.
1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne ((costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.)) . ((Quando non e' possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato)) .
1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca e' sempre disposta.
(( 1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l' articolo 240-bis del codice penale . ))
Entrata in vigore il 4 ottobre 2024
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