(Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa).
1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero ((della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato)) . ((87)) 2. L'accisa e' esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:
a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
b) l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4;
e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico.
3. L'accisa e' esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.
4. E' obbligato al pagamento dell'accisa:
a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ((o i soggetti)) nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta; ((87)) b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'articolo 8;
((4-bis. In tutti i casi in cui vi siano piu' soggetti tenuti al pagamento dell'accisa, i medesimi sono responsabili in solido del debito d'imposta.)) ((87)) --------------- AGGIORNAMENTO (87)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.