Articolo 46 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 39 deciesArticolo 47
Versione
14 dicembre 1995
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1 aprile 2010
Art. 46. (Art. 40 T.U. spiriti 1924)
Alterazione di congegni, impronte e contrassegni 1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:
a) contraffa', altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.
2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena e' della reclusione da un mese ad un anno se il fatto e' commesso da un fabbricante.
3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((258 euro a 1549 euro)) .
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilita' delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.
Entrata in vigore il 1 aprile 2010
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