Articolo 60 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 62 quaterArticolo 62 quinquies
Versione
14 dicembre 1995
>
Versione
18 maggio 1999
>
Versione
1 giugno 2007
>
Versione
28 luglio 2023
Art. 60. (( (Addizionali dell'accisa). ))

(( 1. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 52, comma 3, valgono anche per le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalita' dell'accisa.))
---------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto che "il suddetto articolo si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilita' alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, come stabilito dall' articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 , in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dall' articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 , in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica".
Entrata in vigore il 28 luglio 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente