Articolo 32 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 21Articolo 26
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14 dicembre 1995
Art. 32. (Art. 25 D.L. n. 331/1993)
Oggetto dell'imposizione 1. L'alcole etilico e' sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius.
2. Per alcole etilico si intendono:
a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1995
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