Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 dicembre 1995 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 giugno 2026 |
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AMBIENTE IN GENERE – Illeciti amministrativi e penali in materia ambientale – Art. 318-septies – Oblazione extraprocessuale – Previsione di una somma più elevata rispetto all'oblazione prevista per le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza. CORTE COSTITUZIONALE – 9 aprile 2019, n. 76 * APPALTI – Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica – Principio di segretezza – Mero rischio di pregiudizio – Bene giuridico protetto. TAR CAMPANIA, Salerno – 8 aprile 2019 * APPALTI – Giudizio di anomalia – Rispetto del principio del …
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Art. 1 (modificato) Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni Fino al 31 dicembre 2023 gli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, potranno disporre temporaneamente di strutture amovibili (dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, elementi di arredo urbano, attrezzature) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli 21 e 146, Dlgs 42/2004; articolo 6, comma 1, lettera e-bis, Dpr 380/2001). È in tal …
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Versioni del testo
- Articolo 01Art. 01. 1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, composto da 68 articoli e vistato dai proponenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro e,
ad interim, di grazia e giustizia
FANTOZZI, Ministro delle finanze
MASERA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
CLO', Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: DINI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli artt. 76 e 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge e di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificienze della Repubblica".
- Il testo dell' art. 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n. 427 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1993, e' il seguente:
"4. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali e amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro ordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea".
- Si riportano le epigrafi dei decreti del Ministro delle finanze 8 luglio 1924:
"Testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione della birra".
"Testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione degli spiriti".
"Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo dell'energia elettrica".
- Si riporta l'epigrafe del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 :
"Istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita".
- Si riporta l'epigrafe del decreto-legge 30 agosto 1993, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 427 del 1993 :
"Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie".
- Il testo del decreto-legge n. 331 del 1993 , coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1993.
Note all'art. 1:
- Il trattato istitutivo della Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, e' stato ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957.
- Si riporta l'epigrafe della legge 6 giugno 1939, n. 1320 :
"Esecutorieta' della Convezione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939".
- Titolo I : Disciplina delle accise
- Capo I : Disposizioni generali