Articolo 3 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745
Articolo 2Articolo 4
Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745
Articolo 3 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745Abrogato
Versione 5 ottobre 1936
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Versione 16 dicembre 2009
Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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Giurisprudenza • 1
1. Corte Cost., sentenza 06/12/1984, n. 277
Massima: Sono infondati i dubbi di illegittimita' costituzionale circa l'art. 42 del dpr 29.09.73, n. 601 basati sull'ipotesi di eccesso di delega. Di cui all'art. 77 cost.. In relazione all'art. 9, co. 1 n 1 della legge delega per la riforma tributaria n. 825 del'71 poiche' la perdurante pretesa attualita' della esenzione dell'indennita' integrativa speciale non e' rilevante atteso che il detto art. 9 anziche' dettare il criterio della conservazione dei trattamenti agevolativi fra cui quello di cui in oggetto, ha stabilito di sostituirli con la concessione di contributi, solo "in quanto possibile".
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