Articolo 1 del Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487
Articolo 2
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21 novembre 1996
Art. 1. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 31 MARZO 1998, N. 73
Entrata in vigore il 21 novembre 1996
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