a) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;
b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La fattura e' emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.