2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c) , e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
(( 2-bis. All' articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" )) 3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto ((legislativo)) , con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto ((legislativo)) , decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall' articolo 8, commi 2 , 3 , 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la compensazione prevista dall' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attivita' relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all' articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 .
7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
8. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.