Articolo 16 bis del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
Articolo 16Articolo 16 ter
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19 dicembre 2018
Art. 16-bis. (( (Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia). )) (( 1. All' articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all' articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , puo' avvalersi, per i servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della societa' di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la societa' provvede, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti". ))
Entrata in vigore il 19 dicembre 2018
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