Articolo 21 bis del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
Articolo 20 quinquiesArticolo 21 ter
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19 dicembre 2018
Art. 21-bis. (( (Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). )) (( 1. All' articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformita' alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti". ))
Entrata in vigore il 19 dicembre 2018
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