Articolo 3 del Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 564
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 febbraio 1996
Art. 3. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 427
Entrata in vigore il 29 febbraio 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente