Legge 14 agosto 2020, n. 115

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      Versioni del testo

      • Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.
      • Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione medesima.
      • Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. E' autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1, per le spese di costruzione, e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2030 per le spese di gestione, da destinare all'Istituto nazionale di astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array.
        Per le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione e' prevista la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dall'anno 2020.
        2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
        a) quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
        b) quanto a euro 2.007.680 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.