Articolo 2 del Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131
Articolo 1Articolo 3
Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131
Articolo 2 del Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131
Versione 29 giugno 1995
Art. 2. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 DICEMBRE 1996, N. 639
Entrata in vigore il 29 giugno 1995
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