Articolo 4 del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2187
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 dicembre 1927
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Versione
10 febbraio 2011
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248 ))
Entrata in vigore il 10 febbraio 2011
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