Articolo 10 del Decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799
Articolo 9Articolo 10 bis
Versione
7 dicembre 1980
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Versione
25 dicembre 1980
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Versione
16 aprile 1981
Art. 10.
I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari prodotti nei comuni disastrati ((...)) indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 , come modificato dalla legge di conversione, nonche' i medesimi redditi prodotti nei comuni danneggiati, indicati nel citato decreto e percepiti da soggetti danneggiati dagli eventi sismici, sono esclusi, per l'anno 1980, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
Entrata in vigore il 16 aprile 1981
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