Art. 6.
I soggetti di cui all'articolo precedente che abbiano assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi indicati nello stesso articolo, importati, acquistati o ricevuti dal 24 novembre 1980 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto al rimborso della imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, sempreche' non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
I soggetti di cui all'articolo precedente che abbiano assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi indicati nello stesso articolo, importati, acquistati o ricevuti dal 24 novembre 1980 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto al rimborso della imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, sempreche' non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.