Art. 8.
Gli atti pubblici stipulati dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981, da prodursi al pubblico registro automobilistico, sono esenti dall'imposta proporzionale e fissa di registro e dall'imposta di bollo nonche' da ogni compenso, emolumento o diritto dovuto ai pubblici uffici, qualora siano posti in essere dal commissario nominato ai sensi dell' art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , e da enti pubblici per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980.
Le formalita' relative agli atti di cui al primo comma e alle scritture private poste in essere dai soggetti sopraindicati, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981 sono esenti dall'imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 , dall'imposta di bollo, nonche' da ogni compenso, emolumento o diritto. Le predette scritture sono redatte in carta semplice.
I benefici di cui ai precedenti commi si applicano anche agli atti posti in essere fino al 31 dicembre 1981 per la sostituzione di veicoli a motore e loro rimorchi, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, risultanti tali da attestazioni rilasciate dal comune competente.
Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nonche' da ogni altra tassa o diritto. Sono altresi' esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 , dall'imposta di bolle nonche' da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalita' da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa e' deceduto per effetto degli stessi eventi.
Gli atti pubblici stipulati dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981, da prodursi al pubblico registro automobilistico, sono esenti dall'imposta proporzionale e fissa di registro e dall'imposta di bollo nonche' da ogni compenso, emolumento o diritto dovuto ai pubblici uffici, qualora siano posti in essere dal commissario nominato ai sensi dell' art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , e da enti pubblici per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980.
Le formalita' relative agli atti di cui al primo comma e alle scritture private poste in essere dai soggetti sopraindicati, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981 sono esenti dall'imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 , dall'imposta di bollo, nonche' da ogni compenso, emolumento o diritto. Le predette scritture sono redatte in carta semplice.
I benefici di cui ai precedenti commi si applicano anche agli atti posti in essere fino al 31 dicembre 1981 per la sostituzione di veicoli a motore e loro rimorchi, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, risultanti tali da attestazioni rilasciate dal comune competente.
Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nonche' da ogni altra tassa o diritto. Sono altresi' esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 , dall'imposta di bolle nonche' da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalita' da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa e' deceduto per effetto degli stessi eventi.