Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 ottobre 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 1990 |
Commentari • 2
- 1. Scuola: E' immediatamente applicabile la legge sulla class action contro le ammAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 26 gennaio 2011
Scuola: E' immediatamente applicabile la legge sulla class action contro le amministrazioni pubbliche, e legittima il Codacons ad agire in nome e per conto dei cittadini danneggiati dalla P.A. TAR Lazio-Roma, sez. III bis, sentenza 20.01.2011 n. 552 Tar Lazio, Roma, sez. III bis ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 6143 del 2010, proposto da: CODACONS in persona del legale rappresentante p.t., avv. Giuseppe Ursini, rappresentato e difeso dagli avv. Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73; contro Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero dell'Interno, …
Leggi di più… - 2. Scuola: Codacons, TAR accoglie class action su aule sovraffollateAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 gennaio 2011
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2009, n. 7053Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE LUCA Michele - Presidente - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere - Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 27387-2005 proposto da: OR RI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL DUCA VINCENZO giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO (E.N.A.V.) S.P.A.; - intimato - e sul ricorso 31757-2005 proposto da: ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL …Leggi di più...
- fondamento·
- inammissibilità del ricorso·
- erronea indicazione del numero della sentenza impugnata·
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- necessità·
- sussistenza·
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- operatività·
- principi di correttezza e buona fede·
- esclusione·
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- condizioni·
- riferibilità a lesione di diritti soggettivi già esistenti·
- lavoro
Versioni del testo
- Art. 1.
Le attivita' integrative della scuola elementare, nonche' gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo.
Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovra' scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attivita' integrative e degli insegnamenti speciali.
Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attivita' e agli insegnamenti di cui al primo comma e' istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.
A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, direttive di orientamento per le attivita' e gli insegnamenti di cui al primo comma.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo. - Articolo 2Art. 2.
I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni.
Sono messi a concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedano vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge.
Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di eta', i candidati che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a "buono", nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate e sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonche' gli insegnanti dichiarati "non licenziabili" a norma del successivo articolo 9.
Possono inoltre partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di eta', le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali e' valido se prestato con qualifica non inferiore a "buono"; il servizio nelle scuole materne non statali e' valido se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal provveditore agli studi.
Possono altresi' partecipare al concorso, secondo le norme di cui al terzo comma del presente articolo, gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale. - Articolo 3Art. 3.
La commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale e di 25 punti per la valutazione dei titoli.
La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministero della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerenze.
I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli.
I candidati che, in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e nelle scuole speciali, intendano conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione.
Per la nomina a posti di scuola speciale e di classe differenziale sono compilate graduatorie distinte, a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti.
La nomina dei vincitori a posti di scuola normale, di scuola speciale e di classe differenziale avviene seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.
I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso.
I primi due commi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , non si applicano alle aliquote del 10 per cento di cui al precedente comma.
I posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito secondo i precedenti criteri.