Articolo 2 della Legge 9 aprile 1990, n. 87
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 maggio 1990
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Versione
14 agosto 1991
Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 252))
Entrata in vigore il 14 agosto 1991
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