Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 ottobre 1975
Art. 8.
In materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali sia imposta la vaccinazione obbligatoria, si applicano le disposizioni di legge statale fino a quando la provincia non abbia emanato specifiche disposizioni di legge al riguardo.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1975
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