Art. 9.
Rimangono ferme le norme statali relative al riscontro diagnostico, alla ammissibilita' del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e all'ammissibilita' del trapianto di organi e tessuti da persone viventi.
Rimangono ferme le norme statali relative al riscontro diagnostico, alla ammissibilita' del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e all'ammissibilita' del trapianto di organi e tessuti da persone viventi.