Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 ottobre 1975
Art. 9.
Rimangono ferme le norme statali relative al riscontro diagnostico, alla ammissibilita' del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e all'ammissibilita' del trapianto di organi e tessuti da persone viventi.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1975
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