Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 ottobre 1975
Art. 4.
Le province di Trento e di Bolzano, in relazione alle esigenze derivanti dalle attribuzioni da esse esercitate ai sensi del presente decreto, possono avvalersi dei servizi ed istituti tecnico-scientifici dello Stato.
Lo Stato sara' rimborsato per le spese sostenute per le province.
La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la provincia interessata.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1975
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