Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 21Articolo 23
Versione
13 settembre 1977
Art. 22. Beneficenza pubblica

Le funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica" concernono tutte le attivita' che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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