Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 9Articolo 11
Versione
13 settembre 1977
Art. 10. Classificazione di beni o di opere

Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le regioni interessate.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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