Articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
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13 settembre 1977
Art. 52. Attivita' commerciali

Ferme restando le funzioni gia' di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, e' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;
c) all'attivita' dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1 gennaio 1979.
Le regioni possono altresi' svolgere in sede locale attivita' integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonche' assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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