Articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 41Articolo 43
Versione
13 settembre 1977
Art. 42. Assistenza scolastica

Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, lo assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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