Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 40Articolo 42
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13 settembre 1977
Art. 41. Formazione professionale

Sono abrogate le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 .
Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalita' inerenti all'attivita' di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attivita' di studio, ricerca e sperimentazione.
Gli enti pubblici, per svolgere attivita' volontaria inerente all'istruzione professionale devono ottenere lo assenso della regione competente, salvo che si tratti di attivita' di perfezionamento del proprio personale.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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