Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 19Articolo 21
Versione
13 settembre 1977
Art. 20. Controlli di pubblica sicurezza

Resta ferma la facolta' degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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