Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 16Articolo 18
Versione
13 settembre 1977
Art. 17. Materie del trasferimento

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie "polizia locale urbana e rurale", "beneficenza pubblica", "assistenza sanitaria ed ospedaliera", "istruzione artigiana e professionale", "assistenza scolastica", "musei e biblioteche di enti locali", come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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