Articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
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Versione
13 settembre 1977
Art. 64. Camere di commercio

Sono di competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.
Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento.
Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finche' le leggi regionali non disciplineranno la materia.
La legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuera' quali funzioni trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite agli enti locali territoriali.
I presidenti delle camere di commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente secondo comma, il presidente della camera di commercio e' nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con il presidente della giunta regionale.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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