Articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 60Articolo 62
Versione
13 settembre 1977
Art. 61. Acque minerali e termali

Le funzioni amministrative relative alla materia "acque minerali e termali" concernono la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attivita' relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera u), per il riconoscimento delle acque.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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