Articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 59Articolo 61
Versione
13 settembre 1977
Art. 60. Attribuzioni ai comuni

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell' art. 118, primo comma, della Costituzione , le funzioni amministrative in materia di:
a) promozione di attivita' ricreative e sportive;
b) gestione di impianti e servizi complementari alle attivita' turistiche;
c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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