Articolo 130 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 129Articolo 131
Versione
13 settembre 1977
Art. 130. Assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 12
della legge 16 maggio 1970, n. 281

Gli stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attivita' che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del fondo di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente