Art. 130. Assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 12
della legge 16 maggio 1970, n. 281
Gli stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attivita' che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del fondo di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
della legge 16 maggio 1970, n. 281
Gli stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attivita' che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del fondo di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .