Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 82Articolo 84
Versione
13 settembre 1977
Art. 83. Interventi per la protezione della natura

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.
Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunita' montane, ferma restando l'unitarieta' dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.
Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.
Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potesta' per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.
E' fatto salvo quanto stabilito dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 , relativamente al Parco nazionale dello Stelvio.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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