Articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 49Articolo 51
Versione
13 settembre 1977
Art. 50. Materie di trasferimento

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie "fiere e mercati", "turismo ed industria alberghiera", "acque minerali e termali", "cave e torbiere", "artigianato", "agricoltura e foreste", come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente