Articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
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13 settembre 1977
Art. 44. Opere universitarie

Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all' art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
Il trasferimento e' disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1 novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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