Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
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13 settembre 1977
Art. 32. Attribuzioni dei comuni

Sono attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell' art. 118, primo comma, della Costituzione , tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate allo Stato, alle regioni e alle province.
Spetta alla regione stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalita' delle prestazioni.
Le leggi regionali disciplinano altresi' l'attribuzione in proprieta' o in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nonche' l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente articolo.
Si applica il disposto dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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