Articolo 118 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 117Articolo 119
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13 settembre 1977
Art. 118. Continuita' delle prestazioni

Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuita' delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite.
Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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