Articolo 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 91Articolo 93
Versione
13 settembre 1977
Art. 92. Funzioni delegate

E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprieta' dello Stato;
b) attuazione dei piani di ricostruzione.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente