Art. 92. Funzioni delegate
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprieta' dello Stato;
b) attuazione dei piani di ricostruzione.
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprieta' dello Stato;
b) attuazione dei piani di ricostruzione.