Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 22Articolo 24
Versione
13 settembre 1977
Art. 23. Specificazione

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attivita' relative:
a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75 .
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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